Dichiarazione stato di massima pericolosità incendi boschivi
Dichiarazione stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Piemonte DD-A18 969/2020
A PARTIRE DAL 08/04/2020
PERTANTO
1) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 art. 10 della L.R. 15/2018;
2) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
3) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
- regolamento