DICHIARAZIONE STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE  DD-A18 969/2020

A PARTIRE DAL 08/04/2020

 

PERTANTO

 

1) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4 art. 10 della L.R. 15/2018;

2) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

3) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

 

Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

 

                                                                                             

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